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Puglia, zona rossa, FAQ, domande frequenti.

Mar 15, 2021 Redazione

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

CONSUMO ALL’INTERNO DEL LOCALE: In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

ASPORTO: Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita di cibi e bevande, come segue:

  • dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Per le altre attività di somministrazione, è vietata in Puglia, con l’ordinanza di Emiliano, la vendita da asporto delle SOLE BEVANDE dalle 18 alle 22.

CONSEGNA A DOMICILIO: è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

ESERCIZI COMMERCIALI APERTI (ALL. 23):
Il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
Gli altri prodotti possono essere venduti, però, con consegna a domicilio.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN GENERE:
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23.
La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti.

⛔ Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

⛔ SONO CHIUSI I MERCATI, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

✅ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

PRODOTTI PER BAMBINI
✅ E’ ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l’acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.

💡Il responsabile di ogni attività commerciale, può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti

⛔ CHIUSI PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETISTE

SERVIZI ALLA PERSONA CONSENTITI
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse.