Modifiche al Codice della Strada contenute nel Decreto Sicurezza
Il decreto Sicurezza è diventato legge dal 4 Dicembre 2018.
Il decreto Sicurezza è diventato legge dal 4 dicembre, ed insieme alle misure contro l’immigrazione clandestina o i furti negli appartamenti, sono entrate in vigore anche le modifiche al Codice della strada.
Riguardano i casi in cui i veicoli possono essere sequestrati o fermati. Vengono previste pesanti sanzioni e perfino la confisca nel caso in cui si trovi una persona residente in Italia da più di 60 giorni alla guida di un’auto con targa estera. Così come un nuovo modello di controllo per il censimento dei veicoli sequestrati. Ecco di che cosa si tratta.
Il decreto introduce un meccanismo più agile per il sequestro di un veicolo, sistema con cui si vuole anche far risparmiare allo Stato le spese di custodia. La modifica prevede che tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.). In caso di impossibilità o di rifiuto, il veicolo vien depositato dalla Polizia in uno dei depositi adibiti al ricovero di veicoli sequestrati, con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della Prefettura competente. La circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al al titolare del deposito, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente.
Se il proprietario del veicolo non assume la custodia del veicolo entro 5 giorni dalla pubblicazione del sequestro sul sito della Prefettura, il mezzo passa in proprietà al titolare del deposito. Per riaverlo, il suo legittimo proprietario sarà costretto a pagare il recupero ed il trasporto. Rischiare di mettersi al volante di un veicolo sotto sequestro non conviene: le modifiche al Codice della strada introdotte dal decreto Sicurezza prevedono una multa da 1.988 a 7.953 euro e la revoca della patente.
Il censimento dei veicoli sequestrati: il decreto Sicurezza inserisce un sistema nuovo per il controllo di questi mezzi nei depositi. In pratica, i prefetti saranno tenuti al censimento semestrale dei veicoli e alla pubblicazione sul sito della Prefettura dell’elenco di auto, moto, furgoni ecc. posti sotto sequestro. Entro 30 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l’elenco, il proprietario di un veicolo sequestrato può prenderselo in custodia pagando le somme dovute. Se il debito non verrà risolto entro quei 30 giorni, il veicolo verrà confiscato.
Il fermo dei veicoli: modificate le norme anche per quanto riguarda il fermo dei veicoli. Come nel caso del sequestro, sarà il proprietario a doversi fare carico del trasporto e della custodia del mezzo in un luogo stabilito. Nel caso si rifiuta, si applica una sanzione amministrativa tra 776 e 3.111 euro a cui va aggiunta il ritiro della patente per un periodo compreso tra uno e tre mesi. La nuova normativa interessa tutti i veicoli a motore compresi i ciclomotori e motocicli, che non verranno più tenuti nei depositi di Polizia.
La guida con targa estera: le modifiche dell’art. 93 vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio senza conducente. Il divieto riguarda tanto il cittadino italiano quanto lo straniero che si trovi alla guida di un qualunque autoveicolo privato, commerciale o industriale.
Per i trasgressori è prevista una sanzione da 712 a 2.848 euro, integrata con la trasmissione del documento di circolazione alla motorizzazione competente, da parte dell’organo accertatore, al fine di ordinare l’immediata cessazione della circolazione del veicolo. Decorsi 6 mesi dalla violazione, se non è stato richiesto il foglio di via per portarlo oltre il confine italiano, si applica la sanzione della confisca del veicolo stesso.
Di fronte invece alla mancanza a bordo del documento da cui risulti titolo e durata della disponibilità del veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato UE che non ha una sede in Italia, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento entro 30 giorni. Nel frattempo il veicolo è sottoposto al fermo amministrativo ed è riconsegnato solo dopo che sia
stato esibito il documento o, dopo 60 giorni dal verbale. In caso di mancata esibizione del documento, si applica la sanzione da 711 a 3.554 euro e la carta di circolazione viene inviata all’ufficio della motorizzazione competente per territorio, ordinando l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Circolazione di veicoli immatricolati all’estero: L’articolo 132 CDS, secondo cui il veicolo o il rimorchio immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvederà alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato, che li ha rilasciati. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato.
Principio di solidarietà: per le violazioni punite con sanzioni amministrative, nel caso di violazione dell’art. 84 Cds (locazione veicolo senza conducente) risponde solidalmente il locatario, mentre in quelle di cui dell’articolo 94 (trasferimento proprietà dei veicoli), risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Inoltre, nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.